3.1.p Informazioni per omesso pagamento
Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell’art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo18/12/1997, n. 472
In caso di mancato o parziale versamento dell’importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In caso di inadempimento, si procederà alla notifica dell’avviso di accertamento d’ufficio o in rettifica con irrogazione delle sanzioni previste dall’art. 1, comma 695, della Legge 27/12/2013, n. 147 (30% dell’importo dovuto e non versato), l’applicazione degli interessi di mora calcolati ai sensi del comma 165 dell’articolo 1 della Legge 27/12/2006, n. 296, nella misura corrispondente al tasso di interesse legale e l’applicazione delle spese degli oneri di riscossione.
Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell’art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo18/12/1997, n. 472.
Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l’importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 12,00 (euro dodici/00), con riferimento ad ogni periodo d’imposta, esclusa l’ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.