3.1.x Modalità e termini per l'accesso alla rateizzazione degli importi
È ammessa la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate ordinarie di riscossione
Argomenti :
Gestione rifiuti
- a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
- b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall’Ente territorialmente competente;
- c) qualora l’importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.
- L’importo della singola rata non può essere inferiore ad una soglia minima pari a €. 100,00 (euro cento/00);
La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell’utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.