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3.1.y Modalità e termini per la presentazione delle richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio

I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e, in particolare, l’inizio, la variazione e la cessazione dell’utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni

Argomenti :
Gestione rifiuti

Attivazione del servizio
I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e, in particolare, l’inizio, la variazione e la cessazione dell’utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. Nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
La dichiarazione del tributo, corrispondente, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif, alla richiesta di attivazione del servizio, deve essere presentata dall’utente all’ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro novanta giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell’immobile, a mezzo posta, via e-mail o mediante sportello fisico e online, compilando l’apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune/gestore, disponibile presso gli sportelli fisici. Ai soli fini della erogazione del servizio, la richiesta di attivazione produce i suoi effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell’immobile come indicato nella richiesta dell’utente. Ai fini della nascita della obbligazione tributaria, rileva la data di inizio del possesso o della detenzione dell’immobile, a prescindere dalla data indicata dall’utente nella richiesta.

L’ufficio del Comune competente alla gestione della Tari è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:

  1. a) il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio;
  2. b) il codice utente e il codice utenza;
  3. c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, l’attivazione del servizio.

La dichiarazione del tributo e connessa richiesta di attivazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

  1. Generalità dell’occupante/detentore/possessore in qualità di utente, il codice fiscale, la residenza, il recapito postale e l’indirizzo di posta elettronica;
  2. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
  3. Dati identificativi dell’utenza: dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell’interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d’uso dei singoli locali;
  4. Numero degli occupanti;
  5. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
  6. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000;
  7. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

  1. Denominazione della ditta o ragione sociale della società in qualità di utente, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell’attività, PEC, il recapito postale e l’indirizzo di posta elettronica;
  2. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
  3. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l’amministrazione della società;
  4. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell’interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d’uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
  5. Indicazione dell’eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
  6. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
  7. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

La dichiarazione deve essere regolarmente sottoscritta. Nell’ipotesi di invia per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

Variazione/cessazione del servizio
Ai fini dell’applicazione del tributo la dichiarazione del tributo ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. Le dichiarazioni del tributo corrispondenti alle richieste di variazione e di cessazione del servizio devono essere presentate all’ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione via posta, tramite e-mail o mediante sportello fisico e online, compilando l’apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune/gestore, in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici .
L’ufficio del Comune competente alla gestione della Tari è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di variazione e di cessazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:

  1. il riferimento alla richiesta di variazione o di cessazione del servizio;
  2. il codice identificativo del riferimento organizzativo dell’ufficio comunale che ha preso in carico la richiesta;
  3. la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, la variazione o cessazione del servizio.

Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine dei 90 giorni dalla data in cui è intervenuta la variazione/cessazione ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell’importo da addebitare all’utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell’importo da addebitare all’utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione. Resta salva la possibilità di dimostrare con idonea documentazione gli elementi che comportano il venir meno della soggettività passiva, ai sensi delle norme che regolano il rapporto tributario ovvero nel caso in cui il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d’ufficio.

Gli effetti delle richieste di variazione di cui all’articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3/04/2006, n. 152, decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello della comunicazione.


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